Lo Studio DCS offre assistenza e consulenza in tema di diritto delle successioni, distinguendosi per la massima discrezione e professionalità, sapendo agire con soluzioni valide ed efficaci per risolvere le controversie nel minor tempo possibile.
In particolare ci occupiamo di:
- Assistenza per successioni testamentarie
- Assistenza per successioni legittime
- Divisioni ereditarie
- Impugnazioni testamentarie
La successione a causa di morte identifica il fenomeno in al quale un soggetto subentra nei rapporti giuridici facenti capo a un soggetto alla morte di quest’ultimo.
Questo fenomeno può far insorgere diverse questioni, patrimoniali e non, che necessitano dell’intervento di un legale al fine della più corretta risoluzione e in tempi ristretti.
Assistenza Legale per Successione Testamentarie
Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
L’art. 587 definisce così il contenuto tipico del testamento, che può essere riempito di disposizioni che esulano dal suo carattere propriamente patrimoniale e dando sfogo a indicazioni personali se non addirittura morali.
Infatti il fondamento del testamento consiste proprio nel consentire la piena esplicazione della personalità umana attraverso il rispetto della sua autonomia di scelta anche dopo la morte. Pertanto un testamento può esser tale anche se non contiene disposizioni patrimoniali.
Dalla lettura dell’art. 587 c.c. si evince che il testamento è revocabile fino all’ultimo momento di vita del testatore. Questo principio di derogabilità è irrevocabile e serve a garantire la piena libertà al testatore della propria scelta.
La capacità di testare, ossia di predisporre il proprio testamento, segue le norme generali. È perciò riservata a coloro che possiedono le capacità di agire e quindi esclusa a minori, interdetti e a chi possiede incapacità naturali. Un testamento concluso da persona incapace è annullabile, con termine di prescrizione quinquennale dall’esecuzione del testamento.
Assistenza Legale per Successione Legittima
La successione legittima è quella di legge, ossia quando non vi è testamento, o quando un testamento viene giudicato nullo, o se non contiene disposizioni per la totalità dei beni posseduti dal defunto. In questo caso l’azione si sposta sull’erede nei termini di chi dispone dei diritti di successione.
I legittimari, ossia coloro che ai quali la legge riserva una quota di eredità o di altri diritti successori, sono elencati nell’art. 536 c.c.: il coniuge, i figli e gli altri ascendenti legittimi.
La disciplina codicistica stabilisce sia quali soggetti siano chiamati ad assumere la qualità di eredi, sia le quote di partecipazione al patrimonio ereditario.
In maniera semplicistica si può effettuare la seguente classificazioni di ordini e classi.
Fra i successori designati dalla legge il primo ordine nella classe dei parenti del defunto è rappresentato dai suoi figli, i quali succedono in parti uguali. La delazione a favore dei figli del defunto impedisce quella a vantaggio degli altri discendenti di quest’ultimo.
Titolo idoneo per la devoluzione ereditaria è la sussistenza del rapporto di coniugo del defunto. In caso di successione del solo coniuge, l’art. 583 c.c., prevede che allo stesso si devolva l’intera eredità. Quando concorre con i figli del defunto, il coniuge ha diritto a metà dell’eredità se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.
Qualora il defunto muoia senza lasciare figli o discendenti che possano o vogliano accertare l’eredità, la stessa si devolve agli ascendenti e/o fratelli e sorelle, eventualmente in concorso fra loro.
Nel caso in cui anche i genitori non vogliano o non possano accettare l’eredità e vi siano degli ulteriori ascendenti, la stessa si devolve all’ascendente di grado prossimo. Qualora vi siano più ascendenti di pari grado, è necessario distinguere quelli appartenenti alla linea paterna e alla linea materna: l’eredità viene divisa fra le due linee e, all’interno di esse, per capi.
Qualora al defunto deceduto, senza lasciare discendenti sopravvivono solo fratelli e sorelle, agli stessi si devolve l’intera eredità in parti uguali.
Nella successione legittima l’ultimo grado della classe dei parenti è rappresentato da quelli la cui parentela va dal terzo al sesto grado. Ad essi l’eredità si devolve purché alla stessa non siano chiamati appartenenti alla classe dei parenti di gradi potiore (art. 572 c.c.) o il coniuge dell defunto (art. 583 c.c.).
La legge non considera rilevanti i rapporti di parentela quando sopravvivono al defunto solo parenti di grado pari o superiore al settimo: il tale caso l’eredità si devolve ai fratelli o sorelle naturali o, altrimenti allo Stato.
Assistenza Legale per Divisioni Ereditarie
Lo Studio Legale DCS offre assistenza in materie di divisioni ereditarie in circostanza di più eredi “pro quota” del patrimonio del defunto. Ciò che si determina è a tutti gli effetti una forma ordinaria di comunione dei beni regolata appunto dal codice civile.
La divisione dell’eredità è sancita dall’art. 713 del codice civile ed esprime la facoltà che la legge attribuisce a ciascun coerede di chiedere la cessazione della comunione ereditaria. Grazie a tale facoltà ogni coerede può sciogliersi dalla comunione ereditaria e diventare l’unico proprietario dei beni che gli verranno assegnati.
L’esercizio di tale facoltà è imprescrittibile, tuttavia se vi sono eredi istituiti minori d’età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo se non dopo un anno dal raggiungimento della maggiore età.
La divisione può essere di tre tipi, amichevole, giudiziale o testamentari:
– divisione amichevole quando i coeredi raggiungono un accordo sulle modalità della divisone stipulando il relativo contratto.
– divisone giudiziale promossa da uno o più eredi nel caso sia necessario l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per determinare la divisione. A tale fine dovranno essere citati in giudizio tutti gli eredi per poter procedere alla stima dei beni, il calcolo delle porzioni e infine la loro assegnazione.
– divisione testamentaria è quella effettuata direttamente dal testatore che divide i suoi beni tra gli eredi predisponendo i cosiddetti “assegni divisionali” con i quali indica con quali beni formare le porzioni.
La divisone testamentaria si annulla se il testatore non ha incluso alcuni dei legittimari o degli eredi istituiti.
Assistenza legale per Impugnazione Testamentaria
Il codice civile non disciplina in via generale le cause di invalidità o inefficacia del testamento, ma all’interno del codice si delineano i diversi casi di invalidità che possono colpire le singole disposizioni o l’intero atto.
Sono a titolo esemplificativo cause di inefficacia l’apposizione di una condizione sospensiva o risolutiva, l’esclusione dell’indegno dalla successione.
L’invalidità può riguardare gli effetti formali o sostanziali del testamento.
In particolare, l’invalidità per difetto di forma colpisce l’intero atto; la regola generale in caso di atti di ultima volontà è l’annullabilità, anche se assoluta, in quanto può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.
I casi di nullità sono invece tassativi e riguardano il caso di mancanza dell’autografia, ovvero se un testamento non risulta interamente scritto dal testatore, o se manca la sottoscrizione, un testamento contrario alla legge o presenta gravi difetti di forma.
L’annullabilità è l’invalidità residuale, per i vizi non contemplati dall’art. 606 c.c., facilmente riconducibili all’incapacità di intendere e volere o se il testamento presenta difetti, come ad esempio la mancanza della data.
Il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse. Il termine entro il quale è possibile impugnare un testamento per annullabilità è fissato a 5 anni calcolati a partire dal giorno in cui il notaio ha letto il testamento agli eredi. Al contrario non ci sono limiti di tempo per richiedere l’impugnazione del testamento per nullità.
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