DIRITTO DI FAMIGLIA
Lo Studio DCS si occupa di diritto di famiglia e di tutte le problematiche e le controversie, che si tratti di un caso di disgregazione familiare – divorzio giudiziale o separazione – o di rapporti patrimoniali – eredità o successioni.
I professionisti offrono ai clienti gli strumenti per analizzare approfonditamente e lucidamente la situazione al fine di trovare le soluzioni più idonee.
Le questioni legali legate al diritto di famiglia rientrano tra le più complesse con le quali un legale è chiamato a confrontarsi. La complessità di questa tipologia di casi è dovuta alla presenza di molteplici fattori umani ed emotivi che giocano un ruolo chiave nella risoluzione delle controversie, soprattutto quando ci sono anche dei minori coinvolti.
Lo studio legale DCS si occupa con professionalità, sensibilità ed estrema discrezione per la risoluzione di conflitti legati a:
ASSISTENZA SEPARAZIONE E DIVORZI
LoStudio DCS garantisceai propri clienti la professionalità e il supporto necessari nel sensibile settore del diritto di famiglia. In materia di disgregazione familiare lo Studio Legale e il suo staff di consulenti assicuraalla famiglia tutto il supporto necessario alla ricerca di soluzioni che rispettano il nucleo familiare, adottando un atteggiamento di tutela favorisca anzitutto la prosecuzione di un rapporto civile e il bene della prole.
Contattateci per valutare con il nostro team legale il percorso più idoneo da intraprendere.
SEPARAZIONE CONSENSUALE
Si ricorre al procedimento di separazione consensuale quando i coniugi sono d’accordo sia sulla decisione di separarsi, sia sulla regolamentazione dei loro rapporti e di quelli dei figli minori durante la separazione
In questo caso i coniugi si presentano davanti al Giudice non perché decida il loro conflitto, ma perché più semplicemente prenda atto dell’accordo tra òloro intercorso e lo omologhi.
Al Giudice rimane il potere di chiedere la modifica delle condizioni concordate relativamente all’affidamento dei figli, quando esse siano contrastanti con l’interesse dei medesi.
Se la coppia ha figli, occorrerà prevederne il regime di affidamento e la collocazione, regolamentare i rapporti con entrambi i genitori e stabilire l’entità dell’assegno di contributo al mantenimento. Misure che dovranno privilegiare l’interesse dei minori, affinché sui figli non ricada in modo traumatico il peso della separazione.
Su tutte le questioni afferenti il rapporto tra i coniugi, i figli e le questioni patrimoniali, è possibile raggiungere un accordo che soddisfi entrambe le parti per addivenire a una separazione consensuale, attraverso una trattativa stragiudiziale nella quale lo Studio DCS mette a disposizione la pluriennale esperienza dei suoi professionisti.
Un mancato accordo si traduce nella necessità di aderire ad una separazione giudiziale. Per questo motivo è indispensabile affidarsi sin da subito alla consulenza legale di un avvocato esperto in diritto di famiglia, così da poter gestire al meglio ogni aspetto della separazione matrimoniale e raggiungere un accordo tra le parti riducendo al minimo tempi, spese e eventuali controversie tra i coniugi che potrebbero insorgere gestendo la questione senza l’adeguata mediazione legale.
SEPARAZIONE GIUDIZIALE
La separazione giudiziale è la procedura attraverso la quale solo uno dei coniugi o ognuno essi ricorrono al Tribunale competente del territorio perché venga pronunciata una sentenza di separazione che regoli i tra i coniugi attesa la cessazione della convivenza.
Il procedimento della separazione giudiziale è quello di una causa civile ordinaria. Preliminarmente, i coniugi debbono comparire personalmente dinnanzi al Presidente del Tribunale, il quale tenterà, ove possibile, la loro riconciliazione e, se questa non riesce, disporrà i provvedimenti temporanei e urgenti atti a regolare lo stato di separazione dei coniugi ed i rapporti con i figli, nel periodo fra il ricorso di separazione e la sentenza finale.
Le condizioni della separazione stabilite nella sentenza, sia sul piano dei rapporti personali, sia su quello dei rapporti patrimoniali fra i coniugi e nei confronti dei figli possono essere sempre soggette a revisione nel tempo, a seguito del mutamento dei presupposti che determinarono la decisione.
DIVORZIO
Il divorzio è la causa di scioglimento del matrimonio valido.
La domanda di divorzio si propone con ricorso dinnanzi al Tribunale nel luogo ove il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.
Se la domanda è congiuntaed indica le condizioni concordate inerenti alla prole ed ai rapporti economici, essa è decisa dal Tribunale con sentenza, sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli.
Se invece non esiste l’accordo tra i coniugi, essi debbono comparire dinnanzi al Presidente del Tribunale che, tentata la riconciliazione, stabilisce i provvedimenti temporanei ed urgenti più opportuni. Dopodiché il procedimento si trasforma in una normale causa civile, da istruirsi e decidere con sentenza.
Il divorzio ha effetto dal giorno dell’annotazione delle sentenza da parte dell’Ufficiale dello Stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio.
È prevista in ogni caso la possibilità di ricorrere al divorzio congiunto in qualsiasi momento, anche in corso di causa, qualora sopraggiunga l’accordo dei coniugi.
Lo Studio Legale DCS assiste con professionalità e preparazione i propri clienti nel proposito di addivenire alla migliore soluzione realizzabile in caso di crisi matrimoniale, preferendo, ove possibile, la definizione congiunta del rapporto coniugale e fornendo la necessaria assistenza giudiziale ai coniugi in conflittualità.
Il nostro team legale offre assistenza anche per le eventuali richieste di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, che possono essere presentate esclusivamente con l’ausilio di un difensore. Assistiamo la nostra clientela avviando il ricorso per la revisione degli assegni di mantenimento.
In caso di separazione o divorzio giudiziale o consensuale dei coniugi le condizioni di natura economica raggiunte in sede di separazione possono essere modificate se sopravvengono giustificati motivi non prevedibili in fase di scioglimento del matrimonio.
Tali modifiche sono consentite al fine di porre rimedio a discordanze tra la situazione tenuta presente al momento della sentenza e la sopravvenienza di circostanze che le parti non avrebbero potuto prevedere o che non previdero al momento dello scioglimento del matrimonio.
A seguiti della separazione, divorzio o cessazione della convivenza, al Giudice spetta il compito di decidere sull’affidamento dei figli. Il principio generale stabilito dalla legge è che il provvedimento debba essere adottato con esclusivo interesse morale e materiale della prole.
Va da sé che il Giudice sceglierà il genitore più idoneo al mantenimento, educazione della prole sulla base di molteplici elementi, quali l’età e il sesso dei minori, le loro inclinazioni e condizioni di salute e le loro altre esigenze, tenendo anche presenti le condizioni psico-fisiche dei genitori, oltre che varie altre situazioni dell’ambiente in cui i genitori vanno a vivere dopo la separazione.
Meritano nota in questo senso le innovazioni introdotto dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54, e il cosiddetto principio di “bigenitorialità” aspetto centrale della normativa e che trova massima espressione nell’affidamento condiviso dei figli, sancito dalla nuova riforma.
Così anche in caso di separazione si assicura ai figli di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione e di conservare rapporti con i parenti.
Il Giudice si pronuncerà sullaresidenza dei figli – generalmente presso quella del genitore dove vivrà abitualmente-; i tempi e i modi della presenza dei figli presso ciascun genitore, le condizioni di mantenimento.
Rimane fermo che il Giudice prenderà atto degli eventuali accordi e intese raggiunte tra i coniugi, se non contrari all’interesse del figlio stesso. Il genitore cui sono affidati i figli, salva disposizione del Tribunale, esercita la responsabilità genitoriale attendendosi alle condizioni determinate dal tribunale in sede di separazione o nella successiva modifica delle condizioni di separazione.
Salvo non sia stabilito diversamente, le decisioni di maggiore interesse per i figli (come quelle relative all’istruzione, educazione, salute, tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli stessi) devono essere concordate da entrambi i genitori.
In caso di disaccordo tra i genitori provvede il Giudice: ciascun genitore, infatti, può ricorrere al Tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all’interesse della prole.
Nell’emanare i provvedimenti relativi ai figli il Giudice può assumere qualsiasi mezzo di prova che ritenga necessario, anche d’ufficio.
Se nel caso di separazione o divorzio, al fine di stabilire le disposizioni riguardanti la prole è necessario un ricorso presso il Tribunale competete, nel caso di figli naturali – nati non in costanza di matrimonio -non è vincolante il ricorso al Tribunale, sebbene sia consigliato al fine di tutelare gli interessi dei figli. Gli accordi presi tra i genitori sono privi di efficacia giuridica. Proprio per questa ragione risulta opportuno l’intervento di un legale.
Lo Studio Legale DCS svolge attività di consulenza e assistenza in tutte le fasi del processo di adozione sia nazionale che internazionale.
Tale procedimento, è caratterizzato da profonde implicazioni emotive e psicologiche e perciò tutelato da normative rigide che ne rendono lo svolgimento lungo e articolato. La materia, e in particolar modo la professionalità e la sensibilità del nostro team legale, si pone innanzitutto l’obiettivo di garantire i diritti del minore, al fine di garantire attraverso il ricorso allo strumento dell’adozione una sana crescita nell’ambito di un nuovo nucleo famigliare.
L’adozione consiste nella costituzione di un vincolo giuridico di filiazione non fondato sul fatto naturale del concepimento ad opera dei genitori.
L’attuale ordinamento prevede due ipotesi di adozione: quella di persone maggiori di età disciplinata dal codice civile e quella di minori in stato di abbandono disciplinata dalla legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modifiche. La stessa normativa prevede l’adozione di minori non abbandonati, nonché l’affido provvisorio di minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo.
L’adozione si consegue in ogni caso con decreto del tribunale.
Chi ha superato la maggiore età può essere adottato anche da persona singola. Nessuno può essere adottato da più di una persona, a meno che i due adottandi siano marito e moglie. L’adozione è consentita alle persone che non hanno discendenti legittimi o illegittimi, che hanno compiuto i trentacinque anni e che superano almeno di 18 anni l’età di coloro che essi intendono adottare. Condizione necessaria, oltre la domanda dell’adottante è il consenso dell’adottando nonché l’assenso dei loro rispettivi coniugi se congiugati e non legamente separati e l’assenso dei genitori dell’adottando.
Secondo quanto stabilito dal codice civile, l’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia d’origine, salvo le eccezioni stabiliti dalla legge; consegue quindi un secondo stato di filiazione senza perdere quello precedente.
La disciplina legale dell’adozione di minore è interamente regolata dalla legge 4 maggio 1983 n.184 e successive modifiche introdottedalla legge 28 marzo 2001 n. 149L’attuazione della procedura di adozione, sia essa nazionale o internazionale, deve considerarsi come ultima risorsa destinata a garantire la piena efficacia dell’intervento suppletivo delle istituzioni qualora la famiglia di origine o le oggettive condizioni di vita, non siano in grado di assicurare l’adeguato benessere della crescita psicofisica e dell’educazione del minore.
Pertanto, secondo l’ordinamento italiano il minore può essere adottato solo dopo aver escluso ogni possibilità di “recupero” nel nucleo familiare di origine e sia stato emesso dal competente Tribunale per i minori, un provvedimento che ne dichiari lo stato di adottabilità.
Per quanto riguarda invece le figure degli adottanti è necessario che la volontà di adottare sia stata espressa secondo i modi e i termini di legge e che sussistano tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa. Nel caso di adozioni internazionali è altresì necessario che siano soddisfatte le specifiche indicazioni dell’autorità straniera.In generale la coppia che intende proporre domanda di adozione deve soddisfare una serie di requisiti, prevalentemente atti a dimostrare l’idoneità della coppia nell’assicurare l’educazione, l’istruzione ed il mantenimento del minore che intende adottare.
La presentazione della domanda di adozione ha una validità di 3 anni ma non preclude la possibilità di proporne una nuova.
Lo Studio DCS assiste le coppie adottanti in tutte le fasi del procedimento adottivo, dalla presentazione della domanda al Tribunale dei Minorenni al perfezionamento del procedimento di adozione. L’importanza che l’assistenza legale riveste in questo ambito consiste nella tutela della coppia da possibili errori di percorso che potrebbero protrarre i tempi del procedimento.
L’adozione internazionale è l’istituto che consente ad una coppia italiana di adottare un bambino di altra nazionalità. La procedura può esser avviata contestualmente alla presentazione di adozione nazionale, anche per velocizzare la pratica e aumentarne le possibilità di successo.
Il procedimento di adozione internazionale è più rapido ma più costoso per via dei necessari viaggi che la coppia dovrà sostenere per presentarsi ai necessari colloqui per trovare il minore da adottare. Una volta perfezionata l’adozione il minore dovrà esser inserito nel nuovo contesto familiare in modo graduale e controllato per ridurre al minimo possibili traumi.
Atti stato civile: rettifica, correzione e opposizione alla correzione
Un cittadino può ottenere la correzione di un errore contenuto in un atto di stato civile (l’atto di nascita, il certificato di cittadinanza, il certificato di matrimonio, di morte e così via), che lo riguarda personalmente o che riguarda un suo familiare.
Per un mero errore materiale di scrittura è possibile presentare un’istanza allo stesso ufficio di stato civile che provvederà direttamente alla correzione.
Se invece si tratta di errore di diversa natura, l’interessato deve rivolgersi al tribunale nella cui circoscrizione si trova l’ufficio di stato civile depositario dell’atto da rettificare.
In particolare il cittadino può presentare ricorso per richiedere:
- la rettifica di un atto dello stato civile
- la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito
- la formazione di un atto omesso
- la cancellazione di un atto indebitamente registrato
Il cittadino inoltre può presentare opposizione:
- al rifiuto dell’ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione, di eseguire una trascrizione, un’annotazione o altro adempimento
- alla correzione operata dall’ufficiale di stato civile
Il Tribunale provvede sulla domanda in Camera di Consiglio con decreto motivato, sentito il Pubblico Ministero e gli interessati e, ove occorra, il giudice tutelare. Al termine della procedura, copia dei decreti viene trasmessa d’ufficio allo stato civile.
Il nostro team legale assiste i clienti nella fase di preparazione e presentazione del ricorso o dell’opposizione garantendo all’assistito una maggiore garanzia di successo della pratica.
Lo Studio DCS offre assistenza e consulenza in tema di diritto delle successioni, distinguendosi per la massima discrezione e professionalità, sapendo agire con soluzioni valide ed efficaci per risolvere le controversie nel minor tempo possibile.
In particolare ci occupiamo di:
- Assistenza per successioni testamentarie
- Assistenza per successioni legittime
- Divisioni ereditarie
- Impugnazioni testamentarie
La successione a causa di morte identifica il fenomeno in al quale un soggetto subentra nei rapporti giuridici facenti capo a un soggetto alla morte di quest’ultimo.
Questo fenomeno può far insorgere diverse questioni, patrimoniali e non, che necessitano dell’intervento di un legale al fine della più corretta risoluzione e in tempi ristretti.
Assistenza Legale per Successione Testamentarie
Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
L’art. 587 definisce così il contenuto tipico del testamento, che può essere riempito di disposizioni che esulano dal suo carattere propriamente patrimoniale e dando sfogo a indicazioni personali se non addirittura morali.
Infatti il fondamento del testamento consiste proprio nel consentire la piena esplicazione della personalità umana attraverso il rispetto della sua autonomia di scelta anche dopo la morte. Pertanto un testamento può esser tale anche se non contiene disposizioni patrimoniali.
Dalla lettura dell’art. 587 c.c. si evince che il testamento è revocabile fino all’ultimo momento di vita del testatore. Questo principio di derogabilità è irrevocabile e serve a garantire la piena libertà al testatore della propria scelta.
La capacità di testare, ossia di predisporre il proprio testamento, segue le norme generali. È perciò riservata a coloro che possiedono le capacità di agire e quindi esclusa a minori, interdetti e a chi possiede incapacità naturali. Un testamento concluso da persona incapace è annullabile, con termine di prescrizione quinquennale dall’esecuzione del testamento.
Assistenza Legale per Successione Legittima
La successione legittima è quella di legge, ossia quando non vi è testamento, o quando un testamento viene giudicato nullo, o se non contiene disposizioni per la totalità dei beni posseduti dal defunto. In questo caso l’azione si sposta sull’erede nei termini di chi dispone dei diritti di successione.
I legittimari, ossia coloro che ai quali la legge riserva una quota di eredità o di altri diritti successori, sono elencati nell’art. 536 c.c.: il coniuge, i figli e gli altri ascendenti legittimi.
La disciplina codicistica stabilisce sia quali soggetti siano chiamati ad assumere la qualità di eredi, sia le quote di partecipazione al patrimonio ereditario.
In maniera semplicistica si può effettuare la seguente classificazioni di ordini e classi.
Fra i successori designati dalla legge il primo ordine nella classe dei parenti del defunto è rappresentato dai suoi figli, i quali succedono in parti uguali. La delazione a favore dei figli del defunto impedisce quella a vantaggio degli altri discendenti di quest’ultimo.
Titolo idoneo per la devoluzione ereditaria è la sussistenza del rapporto di coniugo del defunto. In caso di successione del solo coniuge, l’art. 583 c.c., prevede che allo stesso si devolva l’intera eredità. Quando concorre con i figli del defunto, il coniuge ha diritto a metà dell’eredità se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.
Qualora il defunto muoia senza lasciare figli o discendenti che possano o vogliano accertare l’eredità, la stessa si devolve agli ascendenti e/o fratelli e sorelle, eventualmente in concorso fra loro.
Nel caso in cui anche i genitori non vogliano o non possano accettare l’eredità e vi siano degli ulteriori ascendenti, la stessa si devolve all’ascendente di grado prossimo. Qualora vi siano più ascendenti di pari grado, è necessario distnguere quelli apartamenti alla linea paterna e alla linea materna: l’eredità viene divisa fra le due linee e, all’interno di esse, per capi.
Qualora al defunto deceduto, senza lasciare discendenti sopravvivono solo fratelli e sorelle, agli stessi si devolve l’intera eredità in parti uguali.
Nella successione legittima l’ultimo grado della classe dei parenti è rappresentato da quelli la cui parentela va dal terzo al sesto grado. Ad essi l’eredità si devolve purchè alla stessa non siano chiamati appartenenti alla classe dei parenti di gradi potiore (art. 572 c.c.) o il coniuge dell defunto (art. 583 c.c.).
La legge non considera rilevanti i rapporti di parentela quando sopravvivono al defunto solo parenti di grado pari o superiore al settimo: il tale caso l’eredità si devolve ai fratelli o sorelle naturali o, altrimenti allo Stato.
Assistenza Legale per Divisioni Ereditarie
Lo Studio Legale DCS offre assistenza in materie di divisioni ereditarie in circostanza di più eredi “pro quota” del patrimonio del defunto. Ciò che si determina è a tutti gli effetti una forma ordinaria di comunione dei beni regolata appunto dal codice civile.
La divisione dell’eredità è sancita dall’art. 713 del codice civile ed esprime la facoltà che la legge attribuisce a ciascun coerede di chiedere la cessazione della comunione ereditaria. Grazie a tale facoltà ogni coerede può sciogliersi dalla comunione ereditaria e diventare l’unico proprietario dei beni che gli verranno assegnati.
L’esercizio di tale facoltà è imprescrittibile, tuttavia se vi sono eredi istituiti minori d’età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo se non dopo un anno dal raggiungimento della maggiore età.
La divisione può essere di tre tipi, amichevole, giudiziale o testamentari:
– divisione amichevole quando i coeredi raggiungono un accordo sulle modalità della divisone stipulando il relativo contratto.
– divisone giudiziale promossa da uno o più eredi nel caso sia necessario l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per determinare la divisione. A tale fine dovranno essere citati in giudizio tutti gli eredi per poter procedere alla stima dei beni, il calcolo delle porzioni e infine la loro assegnazione.
– divisione testamentaria è quella effettuata direttamente dal testatore che divide i suoi beni tra gli eredi predisponendo i cosiddetti “assegni divisionali” con i quali indica con quali beni formare le porzioni.
La divisone testamentaria si annulla se il testatore non ha incluso alcuni dei legittimari o degli eredi istituiti.
Assistenza legale per Impugnazione Testamentaria
Il codice civile non disciplina in via generale le cause di invalidità o inefficacia del testamento, ma all’interno del codice si delineano i diversi casi di invalidità che possono colpire le singole disposizioni o l’intero atto.
Sono a titolo esemplificativo cause di inefficacia l’apposizione di una condizione sospensiva o risolutiva, l’esclusione dell’indegno dalla successione.
L’invalidità può riguardare gli effetti formali o sostanziali del testamento.
In particolare, l’invalidità per difetto di forma colpisce l’intero atto; la regola generale in caso di atti di ultoma volontà è l’annullabilità, anche se assoluta, in quato può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.
I casi di nullità sono invece tassativi e riguardano il caso di mancanza dell’autografia, ovvero se un testamento non risulta interamente scritto dal testatore, o se manca la sottoscrizione, un testamento contrario alla legge o presenta gravi difetti di forma.
L’annullabilità è l’invalidità residuale, per i vizi non contemplati dall’art. 606 c.c., facilmente riconducibili all’incapacità di intendere e volere o se il testamento presenta difetti, come ad esempio la mancanza della data.
Il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse Il termine entro il quale è possibile impugnare un testamento per annullabilità è fissato a 5 anni calcolati a partire dal giorno in cui il notaio ha letto il testamento agli eredi. Al contrario non ci sono limiti di tempo per richiedere l’impugnazione del testamento per nullità.
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